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Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto la richiesta dell’Ordine Nazionale dei Biologi di sospendere l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di Categoria delle farmacie convenzionate per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia.

Il Tribunale ha ritenuto che i presupposti di sospensione non fossero sufficientemente supportati in diritto e che agli interessi delle parti coinvolte nella vicenda debba essere anteposto l’interesse legato alla massima flessibilità e funzionalità organizzativa.

FarmacieUnite, rappresentata dagli avvocati Michele Sartoretti e Marco Cavallini, si è costituita sostenendo che il ricorso presentato dall’Ordine Nazionale dei Biologi sia infondato, in quanto parte dal presupposto che ai farmacisti sia preclusa l’esecuzione dei test rapidi in farmacia che invaderebbero la sfera di competenza dei biologi, senza tener conto della Legge di bilancio per il 2021 secondo la quale “test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV- 2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.

Oltre a ciò, secondo Farmacieunite, l’esecuzione del test rapido non costituisce una analisi biologica riservata all’ambito professionale dei ricorrenti e il prelievo del campione biologico attraverso il tampone è attività consentita a qualsiasi operatore sanitario, compresi i farmacisti.

L’ordinanza del TAR dell’Emilia-Romagna, in accoglimento delle richieste di Farmacieunite, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’Ordine Nazionale dei Biologi, mantenendo ferma l’efficacia dell’accordo stipulato con la Regione Emilia-Romagna per le attività di screening effettuate in farmacia.